Cos'è:
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. N. NN NN NN 285/1992 (CdS) e dall'art. 21, commi da 3 a 6 del d. PRn. 495/1992 (Regolamento CdS), nel caso di incidente stradale a seguito del quale siano lesioni derivate o sia sopravvenuto il decesso di una o più persone coinvolte, gli interessati possono richiedere all'organo di polizia intervenuto sul sinistro le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Chi può richiederlo
Le disposizioni in esame prevedono il diritto degli interessati a chiedere, “direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente” (art. 21, comma 3 , Reg. CdS), le informazioni acquisite o copia degli atti redatti dall'organo di polizia intervenuto, “relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi ” (art. 11, comma 4, CdS).
I soggetti abilitati ad avanzare la richiesta d'informazioni o di copia degli atti sono le persone coinvolte nell'incidente stradale ei loro difensori, i proprietari dei veicoli coinvolti e le compagnie assicuratrici dei suddetti veicoli.
L'Autorità di Polizia, per il rilascio delle suddette informazioni o di copia degli atti, necessita di un provvedimento della Procura della Repubblica competente per territorio ed esattamente: del nulla osta, qualora l'incidente abbia causato la morte di una o più persone, o dell'autorizzazione, nel caso in cui dall'incidente siano derivate lesioni.
Dove si richiede
Autorità di Polizia intervenuta sul sinistro.
A seguito delle nuove disposizioni in merito al rilascio di informazioni o di copie degli atti redatti dalle Forze di Polizia in occasione di un incidente stradale da cui siano derivate lesioni o la morte di una o più persone coinvolte e per una più celere definizione delle procedure Previsti dai suddetti articoli, questo Ufficio procede secondo le seguenti modalità:
1. Nel caso in cui l'autorizzazione venga richiesta in relazione ad incidenti stradali da cui siano derivate lesioni lievi (per cui è prevista, quale condizione di procedibilità, la querela di parte) le Forze di Polizia sono autorizzate in via preventiva e senza specifica provvedimento da parte della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte, delle informazioni e delle copie consentite, ivi comprese annotazioni di PG, schizzi e planimetrie, anche prima della scadenza dei termini di presentazione della querela.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'incidente, siano derivate lesioni gravi o la morte di una o più persone e comunque siano stati ipotizzati reati perseguibili d'ufficio (come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'omissione di soccorso, etc.), il rilascio di informazioni o di copia degli atti sarà soggetto al nulla osta (in caso di omicidio colposo) o all'autorizzazione (negli altri casi in cui si rilevi un reato perseguibile d' ufficio) da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica titolare del relativo procedimento.
3. Soltanto, in caso di estrema necessità e urgenza, l'interessato può richiedere l'autorizzazione o il nulla osta direttamente alla Procura della Repubblica di Enna in Viale Diaz, 5 - 94100 Enna (EN) - 2° Piano Stanza N.2 (Segreteria Generale Affari Penali e Civili)
Come si richiede e cosa occorre
Il nulla osta o l'autorizzazione devono essere richiesti in carta semplice e allegando alla domanda compilata e firmata:
La fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità;
I diritti dovuti.
Tempi
Il nulla osta/l'autorizzazione è rilasciato/a dopo dieci giorni lavorativi
Costi
Solo nel caso sub 3) alla richiesta vanno allegati i diritti di segreteria pari a € 3,84.
Modulistica
Modulo Nulla Osta